(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2011) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti"; Visti in particolare gli articoli 9 e 11, comma 2, del decreto legislativo 111/2004, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale; Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato al 1° aprile 2009; Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 sono state approvate le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di pesca e acquacoltura; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 avente per oggetto l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e in particolare gli artt. 49, lettera f) e 54, lettera e) dell'allegato A della medesima con i quali sono state attribuite alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ed in particolare al Servizio caccia, pesca e ambienti naturali le competenze in materia di concessioni del demanio marittimo per finalita' di pesca e acquacoltura e attivita' connesse, con esclusione di quelle riferibili al demanio regionale, trasferite alla Regione ai sensi del predetto decreto legislativo 111/2004; Atteso che tali adempimenti riguardano in particolare l'utilizzo delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale antistante la costa della regione Friuli Venezia Giulia delimitate dagli attuali confini dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone; Atteso che l'articolo 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) come introdotto dall'articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) disciplina le modalita' di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo per finalita' di pesca e acquacoltura, nelle more della adozione della relativa normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle relative funzioni amministrative, e in particolare i criteri per il rilascio di dette concessioni; Considerato che in particolare il comma 6 del precitato articolo 6 bis prevede che i termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalita' di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca; Considerato altresi' che mediante detto regolamento si intende facilitare gli adempimenti a carico degli utenti concessionari nonche' consentire ai medesimi di individuare concretamente gli obblighi e i diritti derivanti dall'atto di concessione; Considerato che in tale materia le fonti normative di carattere primario sono costituite dal Codice della Navigazione (Capo I) e dal relativo Regolamento di esecuzione (Capo I) e che pertanto a tali norme si fa riferimento; Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2011, n. 32 (Approvazione del "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalita' di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6 , della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)"; Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalita' di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)"; Visto il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalita' di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO