(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 1°  aprile  2004,  n.  111,  recante
"Norme di attuazione dello  Statuto  speciale  della  Regione  Friuli
Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di
viabilita' e trasporti"; 
    Visti in particolare gli articoli 9 e 11, comma  2,  del  decreto
legislativo 111/2004, con cui sono state trasferite alla  Regione  le
funzioni  amministrative  relative  alla  concessioni  dei  beni  del
demanio marittimo e di zone del mare territoriale non riservate  alla
competenza statale; 
    Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del
9 febbraio 2009 che ha individuato le  aree  demaniali  di  interesse
statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia  del  trasferimento
alla Regione delle funzioni concernenti le aree  non  riservate  allo
Stato al 1° aprile 2009; 
    Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 2855  del  17
dicembre 2009 sono state approvate le direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalita'  di  pesca  e
acquacoltura; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  1860  del  24
settembre 2010 avente  per  oggetto  l'articolazione  e  declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della  Presidenza  della
Regione, delle  Direzioni  centrali  e  degli  Enti  regionali  e  in
particolare gli artt. 49, lettera f) e 54, lettera e) dell'allegato A
della medesima con i  quali  sono  state  attribuite  alla  Direzione
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ed in particolare
al Servizio caccia,  pesca  e  ambienti  naturali  le  competenze  in
materia di concessioni del demanio marittimo per finalita' di pesca e
acquacoltura  e  attivita'  connesse,  con   esclusione   di   quelle
riferibili al demanio regionale, trasferite alla Regione ai sensi del
predetto decreto legislativo 111/2004; 
    Atteso che tali adempimenti riguardano in particolare  l'utilizzo
delle aree del demanio marittimo e delle zone del  mare  territoriale
antistante la costa della regione Friuli  Venezia  Giulia  delimitate
dagli attuali  confini  dei  compartimenti  marittimi  di  Trieste  e
Monfalcone; 
    Atteso che l'articolo 6-bis della  legge  regionale  16  dicembre
2005, n. 31  (Disposizioni  concernenti  l'allevamento  di  molluschi
bivalvi nella laguna di Marano-Grado) come  introdotto  dall'articolo
61, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 ottobre 2010, n.  17
(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) disciplina le
modalita' di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo
per finalita' di pesca e  acquacoltura,  nelle  more  della  adozione
della relativa normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle
relative funzioni amministrative, e in particolare i criteri  per  il
rilascio di dette concessioni; 
    Considerato che in particolare il comma 6 del precitato  articolo
6 bis prevede che i  termini  e  le  disposizioni  di  dettaglio  dei
procedimenti  amministrativi  relativi  alle  concessioni   demaniali
marittime per finalita' di pesca e acquacoltura  sono  stabiliti  con
regolamento  della  Giunta  regionale,  su  proposta   dell'Assessore
competente in materia di pesca; 
    Considerato altresi' che mediante detto  regolamento  si  intende
facilitare  gli  adempimenti  a  carico  degli  utenti  concessionari
nonche' consentire  ai  medesimi  di  individuare  concretamente  gli
obblighi e i diritti derivanti dall'atto di concessione; 
    Considerato che in tale materia le fonti normative  di  carattere
primario sono costituite dal Codice della Navigazione (Capo I) e  dal
relativo Regolamento di esecuzione (Capo I) e  che  pertanto  a  tali
norme si fa riferimento; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2011, n.
32 (Approvazione del "Regolamento  concernente  termini  e  procedure
relativi alle concessioni demaniali marittime per finalita' di  pesca
e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma  6  ,  della
legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.   31,   (Disposizioni   per
l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)"; 
    Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento concernente  termini
e  procedure  relativi  alle  concessioni  demaniali  marittime   per
finalita' di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis,
comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, (Disposizioni
per   l'allevamento   dei   molluschi   bivalvi   nella   laguna   di
Marano-Grado)"; 
    Visto  il  "Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale",  approvato  con  proprio  decreto  27  agosto  2007,   n.
0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il
"Regolamento  concernente   termini   e   procedure   relativi   alle
concessioni  demaniali   marittime   per   finalita'   di   pesca   e
acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 6, della legge
regionale  16  dicembre  2005,  n.   31   (Disposizioni   concernenti
l'allevamento di molluschi bivalvi nella  laguna  di  Marano-Grado)",
nel testo allegato al presente provvedimento  del  quale  costituisce
parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO